Il proprietario del marchio gode di utilizzo esclusivo e può vietare l' utilizzo a terzi
di marchi identici, simili, nettamente riconducibili e/o commercialmente confusori con i propri
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APERICANE ® è marchio REGISTRATO .Dapprima ''di fatto comprovato'' a far data 3 settembre 2004 e successivamente registrato presso gli uffici UIBM . ampliato EUIPO è tutelato in tutti i colori e tipologia di grafiche ; ad esso sono collegati prodotti ed immagini protetti dal copyright.
APERICANE ® è tutelato per qualsiasi tipo di evento ( anche di tipo benefico con la classe 41),
prodotti destinati ad umani e/o agli animali ,
abbigliamento per umani e animali, gadget, articoli farmaceutici, fotografie, carta e cartone, radio, tv,
e altro di cui potrete prendere visione presso gli uffici UIBM e EUIPO
APERIGATTO® è marchio REGISTRATO .Dapprima ''di fatto comprovato'' a far data 8 marzo 2007 e successivamente registrato presso gli uffici UIBM è tutelato in tutti i colori e tipologia di font ;
ad esso sono collegati prodotti ed immagini protetti dal copyright.
APERIGATTO® è tutelato per qualsiasi tipo di evento ( anche di tipo benefico con la classe 41),
prodotti destinati agli animali , abbigliamento per umani e animali, gadget
MARCHI DIFENSIVI
la Dott.ssa Paola Guaitoli è proprietaria anche di un ampio pacchetto di marchi DIFENSIVI
il cui utilizzo da parte di terzi non autorizzati
risulterà in contraffazione con i primari acquisiti legalmente e /o registrati
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Sentenza 155/2023 Collegio Dott. Serra, Florini, Salina
Tribunale di Bologna sezione Imprese R.G.7228/19 APERICANE/APERIDOG
L’impresa Canichepassione ®, attiva a far data 2002, ha registrato un’importante successo in ambito giudiziale nell’ottica di proteggere il proprio portafoglio marchi ( primari e difensivi, sineddoche comprese) , in particolare del marchio italiano registrato “APERICANE®”, in ottica di rafforzamento della distintività delle proprie iniziative imprenditoriali e dell’importante progetto che ne sta alla base.
Nell’anno 2018 l’impresa ha radicato innanzi al Tribunale di Bologna una causa volta ad ottenere la nullità del marchio italiano “APERIDOG” registrato in data 16.10.2017 con numero 302016000079861, l’inibitoria del suo utilizzo su tutto il territorio nazionale e l’accertamento di atti di concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598 c.c. contro un’associazione ed una omonima società di capitali le quali avevano attuato una sistematica attività di ripresa delle iniziative imprenditoriali di CANICHEPASSIONE® ovverosia l’attività di organizzazione e di promozione di EVENTI sui propri siti web e nelle pagine dei principali social networks, eventi che costituivano altresì , in alcuni casi, canale per la sponsorizzazione di propri e/o di terzi , prodotti per animali.
Orbene, il Tribunale di Bologna – Sezione Impresa, definitivamente pronunciando con sentenza del 21.12.22 e pubblicata il 01.02.2023, ha accolto le domande di Canichepassione dichiarando la nullità del precedente marchio italiano “APERIDOG” 302016000079861 , ritenendolo utilizzo in contraffazione rivolta al marchio antecedente ''APERICANE'' , inibendone ogni uso alle convenute, obbligandole al totale rimborso totale delle spese sostenute, al rimborso del danno e fissando ulteriore penale di per ogni contenuto e per ogni giorno di mantenuta successiva violazione/non rimozione.
Questo ha permesso alla Dott.ssa Guaitoli Paola di poter registrare un nuovo marchio APERIDOG® ( UIBM 302023000090606) , aggiungendolo al già ampio pacchetto di marchi DIFENSIVI del marchio anteriore APERICANE®
Questa Sentenza assume notevole importanza ed è di particolare interesse, anche rispetto agli operatori del settore di Impresa che nel settore dell' ASSOCIAZIONISMO poiché ha valorizzato il fatto che entrambe le parti in causa fossero presenti sui social networks, utilizzati quali canali di promozione e sponsorizzazione degli EVENTI ILLECITI e che il consumatore di media diligenza fosse perfettamente in grado di associare alla parola “DOG” il significato preciso di ''CANE'', perché la parola di lingua inglese ha raggiunto nell’ordinamento di riferimento una diffusione tale da fare parte del vocabolario utilizzato dai consumatori.
Circa l’interferenza tra le due attività il Tribunale accertava la sostanziale identità per natura e per caratteristiche/finalità degli eventi che i due marchi in contrapposizione APERIDOG/APERICANE andavano ad identificare, entrambi diretti alla promozione ed organizzazione di EVENTI, svolti sia con il coinvolgimento degli animali o anche solo dei loro proprietari, nonché specificando, in aggiunta, che non doveva costituire rilievo ai fini dell’accertamento della contraffazione la circostanza per cui i prodotti e/o gadget per animali ivi inseriti e sponsorizzati fossero distribuiti come “omaggio” a scopo pubblicitario
La Sentenza ha posto dunque un importante paletto anche nei confronti di una molteplicità di operatori del c.d. terzo settore – associazioni non riconosciute, comitati per la difesa degli animali, enti di promozione animale, ONLUS e leghe varie, a livello sia nazionale che locale – le quali, ove esercenti attività economica ancorché questa avvenga nel perseguimento di finalità non lucrative, sono comunque tenute al rispetto delle norme sulla concorrenza e dei diritti di proprietà industriale altrui.
IN MERITO AI MARCHI DIFENSIVI: Ing. Marzulli (a solo scopo informativo, pubblicato previa autorizzazione dello Stesso) https://www.youtube.com/watch?v=PL9C0aZRCvE
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1) LA SENTENZA SOPRA CITATA NON E' L' UNICA CHE HA CREATO UN PRECEDENTE, MA E' L' UNICA PUBBLICATA SUL SITO POICHE' COINVOLGENDO ANCHE UNA ASSOCIAZIONE ANIMALISTA SI SPERAVA CHE POTESSE FUNGERE DA DETERRENTE PER TUTTE LE ALTRE.
2) PRESSO UIBM SI PUO' AVERE CONTEZZA DI CHI GIA' SI ERA RITIRATO NEL DEPOSITO DI ''APERICANE'' (302014902265300 - MULTINAZIONALE) e abbia fallito nel deposito di ''APERIBAU'' (302020000112376 - ASSOCIAZIONE ANIMALISTA).
3) Il 4 luglio 2025 – La cancelleria del Tribunale di Xxxxxx provvede a notiziare in ordine alla caducazione della trascrizione delle domande di nullità dei marchi esercitate in via riconvenzionale dalla multinazionale XXXX XXXXXXXX XXXXXXX in osservanza di quanto previsto all’art. 122 CPI e 128 RMUE.
4) INFORMIAMO I PET-SHOP E I BAR CHE I PRODOTTI LIQUIDI A MARCHIO ''APERIDOG'' CHE VI SON STATI VENDUTI O PUBBLICIZZATI, derivanti da Imprese Italiane, NON SONO PRODOTTI DALLA NOSTRA IMPRESA O DA NOSTRI LICENZIATARI; TRATTASI DI CONTRAFFAZIONE E DI PRODOTTI GIA' SOGGETTI A SEQUESTRO DA PARTE DELLE FORZE DELL' ORDINE. VI INVITIAMO A CONTATTARCI QUALORA VI SIANO STATI ANCHE SOLO PROPOSTI, SIA COME IMPRESE CHE COME PRIVATI